Sul diniego alla realizzazione di una SRB – Tar Toscana, sez. I, n. 349/2024

Condividiamo la sentenza n. 349/2024 con la quale il TAR per la Toscana ha accolto integralmente il ricorso proposto da Inwit avverso il diniego alla realizzazione di una stazione radio base (SRB) nel territorio del Comune di San Giuliano Terme.

La pronuncia è di particolare rilievo perché ha ad oggetto un impianto di comunicazioni elettroniche la cui realizzazione risultava necessaria ai fini del rispetto delle tempistiche del “Piano Italia 5G” previsto dal PNRR.
Tra le altre statuizioni, il TAR ha avuto modo di affermare, da un lato, che è precipuo onere dell’amministrazione provvedere all’aggiornamento della programmazione comunale degli impianti, considerando che l’intervento risultava ricompreso nel piano di sviluppo della rete presentato dall’operatore sin dal 2022, dall’altro, che i vincoli di inedificabilità non sono estensibili tout court alle SRB in quanto assimilate alle opere di urbanizzazione primaria.

La decisione per esteso è disponibile cliccando al seguente link

https://lnkd.in/dZj27g8n

Comunicazioni elettroniche – – Tar Toscana, sez. I, n. 310/2024

Condividiamo questa interessante sentenza del TAR per la Toscana in materia di comunicazioni elettroniche, con cui sono state annullate numerose prescrizioni del Regolamento per la manomissione del suolo pubblico del Comune di Grosseto; condividendo le argomentazioni sviluppate dal nostro studio, il TAR ha dichiarato illegittimo il regolamento comunale nella parte in cui: (i) subordina la formazione del silenzio assenso in caso di presentazione di istanze per la realizzazione di infrastrutture tlc alla previa presentazione del piano di programmazione annuale dei lavori; (ii) non recepisce integralmente la disciplina speciale accelerata per conseguire i titoli per i lavori di posa delle infrastrutture e delle reti tlc dettata dal Codice delle comunicazioni elettroniche; (iii)subordina il rilascio dei titoli alla costituzione di cauzioni e garanzie, anche sotto forma di polizze fideiussorie.

La sentenza è importante perché rappresenta uno dei primi pronunciamenti resi dopo la decisione del TAR Lazio n. 13579/23 che ha annullato analoghe prescrizioni contenute nel Regolamento scavi di Roma Capitale; rappresenta un importante approdo anche perché precede di pochi giorni l’ulteriore importante sentenza del TAR Latina, n. 236/24, che ha ritenuto i principi sopra esposti valevoli e applicabili anche nei confronti dei concessionari stradali (causa seguita sempre dallo studio LCA per conto di un importante operatore nei confronti di Astral S.p.A.)

La decisione per esteso è disponibile cliccando al seguente link

https://lnkd.in/d45h6u8D

Sul 5G – Tar Umbria, sez. I, n. 393/2024

Condividiamo questa interessante sentenza del TAR per l’Umbria, resa in un contenzioso seguito dal nostro Studio, con cui è stato affermato il principio per cui le amministrazioni locali non possono opporre ostacoli al processo di implementazione della rete mobile nazionale prescrivendo limiti e divieti generalizzati che inibiscono la localizzazione diffusa degli impianti, soprattutto per i nuovi servizi 5G, affidandosi a previsioni regolamentari non aggiornate e adeguate all’attuale contesto tecnologico e normativo, risultando illegittimo riferirsi ancora a regole declinate per i precedenti servizi GSM e UMTS che richiedono differenti standard.

La decisione per esteso è disponibile cliccando al seguente link:

https://lnkd.in/d3taTkN3

Sulle sanzioni per mancato raggiungimento degli obiettivi di qualita’ del servizio universale in materia di TLC

Condividiamo le due sentenze del Consiglio di Stato, sez. VI, 1938-1939/2024, con cui sono state annullate le sanzioni irrogate dall’Agcom nei confronti di TIM per il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio universale.

Accogliendo le tesi illustrate dal collegio difensivo dello Studio LCA, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittime le sanzioni elevate in riferimento a indicatori introdotti in violazione del termine previsto per la fissazione degli obiettivi di riferimento, osservando che, anche a prescindere dalla concreta incidenza sulle prestazioni rese dall’operatore, il principio di legalità e di certezza del diritto impongono che la disciplina regolatoria, specie nel momento in cui costituisce il substrato sul quale si innesta il successivo potere sanzionatorio, assuma necessariamente valenza precettiva e vincolante non solo per gli operatori ai quali è indirizzata, ma anche, e soprattutto, per la stessa Autorità.

Le decisioni per esteso sono disponibili cliccando ai seguenti link:

https://lnkd.in/dwJ7va9w
https://lnkd.in/d-PjJhFk

Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza n. 4196/2022

Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 4196 del 2022, ha accolto l’appello cautelare promosso dalla ricorrente – difesa dagli avv.ti Lattanzi e Meneghello – stabilendo che nel caso di specie, nonostante l’attività della ricorrente si svolgesse in un luogo ove è precluso l’esercizio di sale giochi e scommesse (a causa della vicinanza a luogo di culto), poiché non risulta ancora definito, alla luce della disciplina comunale di riferimento, il luogo in cui delocalizzare l’attività in questione, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve essere assegnata prevalenza all’interesse commerciale sotteso al mantenimento dei livelli occupazionali al fine di potere accertare l’effettiva sussistenza di una localizzazione alternativa nel territorio comunale.

La Prima Sezione del Tar Emilia Romagna, con l’ordinanza n. 446/2022, ha accolto la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente, difesa dagli Avv.ti Lattanzi, Parachini e Dugato, volta a sospendere l’efficacia del provvedimento del Comune di Rimini, consistente nel diniego ad archiviare il procedimento di chiusura della sala giochi presentata dalla ricorrente. Il Giudice ha rammentato che ai fini della misurazione della distanza tra la sala giochi e il luogo sensibile, va applicato il criterio del “percorso pedonale più breve” e, in accoglimento della tesi difensiva della ricorrente, ha affermato che per il calcolo della menzionata distanza non è computabile l’attraversamento pedonale il quale, “benché consentito ai sensi dell’art. 190 c. 3, Codice della Strada appare prima facie pericoloso anche nel rispetto delle comuni regole di prudenza esigibili”.

Tar Campania, Sez. V, sentenza n. 5978/2022 Sul provvedimento di imposizione di servitù

Il Tar Napoli, con la sentenza n. 5978 del 2022, ha rigettato il ricorso di primo grado promosso avverso il provvedimento di imposizione di servitù a istanza di un operatore di servizi di telecomunicazioni, stabilendo che “sono soggetti legittimati all’imposizione di servitù – anche in sanatoria (…) – gli operatori di servizi di telecomunicazioni incaricati di fornire le prestazioni afferenti al c.d. servizio universale che si compendiano nell’insieme minimo di servizi di comunicazione elettronica accessibili a tutti gli utenti nell’intero territorio nazionale, alle medesime condizioni economiche e tecniche predeterminate dall’Agcom, anche a prescindere dalla remuneratività”. Pertanto il giudice di primo grado ha accolto le difese dell’operatore, difeso dagli Avv.ti Abbamonte, Lattanzi e D’Auria, ritenendo che quest’ultimo abbia legittimamente emanato il provvedimento di sanatoria oggetto dell’impugnativa poiché, fermo restando il diritto all’indennità dei proprietari interessati, il potere di asservimento si estrinseca anche nella possibilità di sanatoria rispetto a procedure impositive di servitù relative a servizi di interesse pubblico, compresi quelli previsti dalle leggi in materia di telecomunicazioni, che hanno avuto esito patologico ovvero alla imposizione di servitù di fatto realizzate sine titulo.

Il TAR Veneto ha accolto il ricorso della Regione ritenendo illegittima in parte qua la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti volta all’approvazione del nuovo sistema tariffario autostradale

TAR Veneto, Sez. I, 25 novembre 2020, n. 1127

 La Regione Veneto aveva proposto ricorso avverso alcune delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti con cui era stato rimodulato il sistema di determinazione delle tariffe autostradali. In sostanza, tale sistema era incentrato sul calcolo di un coefficiente di produttività delle concessionarie, in base al quale si sarebbe dovuta ricavare la tariffa da applicare.

In tale contesto la Regione ha lamentato, tra l’altro, l’imposizione da parte dell’ART di un coefficiente di produttività “irragionevole” e sproporzionato.

Sul punto il TAR, condividendo le argomentazioni della ricorrente, ha accolto il ricorso sotto tale profilo, sottolineando che l’Autorità non ha assicurato la necessaria “personalizzazione” del sistema tariffario alla situazione, giuridica ed economica, della società concessionaria, finendo con l’imporle obiettivi di produttività e di efficientamento dei costi di fatto non realizzabili.

sentenza 1127-2020