Sul ruolo della Soprintendenza Speciale per il PNRR – Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8635/2024

Con la sentenza n. 8635/2024, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero della Cultura proposto avverso la sentenza del TAR Perugia riguardante l’installazione di un nuovo impianto per le comunicazioni elettroniche nel territorio comunale.

Si tratta di un risultato significativo, poiché è stato affermato un principio di diritto di grande impatto, particolarmente utile per la gestione dei procedimenti relativi ai siti PNRR. I giudici di Palazzo Spada hanno infatti dichiarato irrilevante, ai fini della formazione del titolo autorizzativo – anche per silenzio assenso – l’eventuale parere negativo della Soprintendenza territoriale. È stato stabilito che in questi casi debba esprimersi la Soprintendenza Speciale per il PNRR, quale unica autorità competente per i progetti del Piano Italia 5G. La Soprintendenza Speciale deve dunque intervenire in sede di conferenza di servizi e, qualora non esprima un parere motivato di dissenso entro i termini, si considera come se avesse espresso un assenso senza condizioni, ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n. 241/90.

 

Link per consultazione: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202405245&nomeFile=202408635_11.html&subDir=Provvedimenti

 

Sul procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’installazione di antenne di telecomunicazione – Consiglio di Stato sent. n. 8500/2024

Con la sentenza n. 8500/2024, il Consiglio di Stato ha accolto le tesi difensive degli avv.ti Lattanzi, Cantella e Jacopo d’Auria, confermando integralmente la pronuncia del giudice di primo grado e rigettando l’appello proposto dall’amministrazione comunale.

Il Collegio ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di antenne di telecomunicazione è unico, ritenendo applicabile la disciplina prevista dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Pertanto, ha escluso l’applicabilità delle disposizioni del Testo Unico Edilizia relativamente agli aspetti edilizi del progetto, che sono assorbiti nell’unico procedimento regolato dal CCE.

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha stabilito che, ai fini dell’autorizzazione, era necessaria solo la documentazione richiesta dal CCE, allineandosi così ai principi di semplificazione e non aggravamento del procedimento amministrativo. Ha altresì dichiarato inammissibile l’integrazione postuma della motivazione da parte dell’appellante attraverso atti processuali o scritti difensivi: il Comune avrebbe dovuto sollevare tutti i rilievi necessari durante il procedimento, consentendo all’istante di intervenire per chiarire eventuali dubbi. Inoltre, il Collegio ha evidenziato che il CCE prevede che la documentazione relativa alla parte esecutiva dei lavori possa essere presentata solo successivamente all’autorizzazione e prima dell’avvio dell’attività di installazione, ritenendo non necessaria la dimostrazione della piena disponibilità dell’area al momento della presentazione dell’istanza.

Questo il link: https://lnkd.in/dDQVCxwx

SUL 5G – Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8156/2024

Con questa interessante sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato, è stato affermato un principio importantissimo ai fini del completamento del Piano Italia 5G previsto nel PNRR, per la realizzazione delle reti mobili ultrabroadband nelle aree a fallimento di mercato individuate da Infratel. All’esito di un complesso contenzioso seguito dagli avvocati Filippo Lattanzi, Francesco Saverio Cantella e Jacopo d’Auria, il Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sul rapporto intercorrente tra la disciplina comunale in tema di localizzazione delle SRB, adottata ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 36/2001 e delle varie leggi regionali, e le opere finanziate dal Bando Infratel per la concessione di contributi pubblici nell’ambito del Piano “Italia 5G”, osservando che la disciplina dettata dai Regolamenti e dai Programmi di sviluppo comunali non si applica a questa speciale tipologia di interventi, dato che la funzione dei Piani comunali è quella di razionalizzare la dislocazione delle antenne sul territorio in base alla pianificazione presentata dai gestori; mentre la realizzazione delle nuove SRB per il 5G nelle aree a fallimento di mercato ha un’altra funzione, ovvero quella di consentire l’infrastrutturazione delle reti proprio nelle aree dove gli operatori non hanno interesse a intervenire. In forza di ciò, non può essere negato l’accoglimento di un’istanza presentata dagli operatori per realizzare una SRB prevista nel Piano Italia 5G riferendosi alla non conformità del progetto con la pianificazione comunale; e ciò sia perché, come detto, si tratta di disciplina regolamentarti non riferibili alle infrastrutturazioni nelle aree a fallimento di mercato; sia perché, in ogni caso, l’esigenza di localizzare la rete in quelle zone, definite a monte dallo Stato mediante l’indicazione delle coordinate delle aree da coprire, rappresenta una valida giustificazione per consentire la localizzazione anche in aree non incluse nelle mappe comunali.

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202403510&nomeFile=202408156_11.html&subDir=Provvedimenti

 

Corte di Giustizia Unione europea, Sez. I, 19/09/2024, C-273/23, Sulla partecipazione degli operatori di telefonia mobile al meccanismo di finanziamento del costo netto del servizio universale

Condividiamo con estrema soddisfazione la sentenza della Corte di Giustizia UE che ha deciso in senso affermativo, dopo anni di contenziosi sul tema dinanzi al giudice nazionale, la questione pregiudiziale relativa alla possibilità o meno di sottoporre anche gli operatori dei servizi di telefonia al meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale gravanti sull’operatore designato.

La questione sorgeva a seguito di rinvio pregiudiziale operato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3885/2023, con la quale era stato chiesto alla Corte UE di chiarire, in particolare, se l’art. 13 comma 1 lettera b) della Direttiva n. 2002/22/CE, consentisse alla corrispondente normativa nazionale di imporre agli operatori di telefonia mobile di contribuire al finanziamento del servizio universale senza preventiva verifica di AGCOM dell’esistenza di un rapporto di sostituibilità tra i servizi di telefonia mobile e quelli di telefonia fissa.

La Corte di Giustizia UE, nel rispondere positivamente al quesito, accogliendo le tesi del collegio difensivo di TIM spa, composto fra gli altri dai soci di LCA avv.ti Filippo Lattanzi e Francesco Cantella e dagli avv.ti Marco Zotta, Marco D’Ostuni e Mario Siragusa dello studio CGSH, ha affermato, da un lato, che non è necessaria la prova dell’esistenza di un certo grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia mobile e i servizi di telefonia fissa al fine di imporre il contributo finanziario per la fornitura del servizio universale a carico degli operatori di telefonia mobile; dall’altro, che spetta ad AGCOM valutare se gli oneri per la fornitura di servizio universale a carico dell’operatore designato possano essere considerati eccessivi sul presupposto che il deterioramento della posizione concorrenziale di un fornitore di servizio universale, determinata dal carattere ingiustificato dell’onere gravante su di esso, rechi pregiudizio ad una concorrenza effettiva sul mercato interessato, compromettendo la realizzazione dell’obiettivo di garantire la disponibilità in tutta l’Unione europea di servizi di buona qualità accessibili al pubblico. Ora la parola torna al Consiglio di Stato che, sulla base dei principi statuiti dalla Corte UE, dovrà stabilire se gli operatori mobili (fra i quali in particolare Vodafone) dovranno versare circa 50 milioni di euro al Fondo gestito dal Mimit per le annualità dal 2002 al 2009.

Link al provvedimento: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a. (Critère de substituabilité) (europa.eu)

 

 

 

In materia di accesso agli atti – TRGA Bolzano n. 190/2024

Segnaliamo la pubblicazione di una interessante sentenza del TRGA di Bolzano resa in un giudizio in materia di accesso agli atti seguito dal nostro Studio.

Il Collegio, condividendo pienamente le censure mosse dai ricorrenti, ha accolto il ricorso, annullato il silenzio-diniego serbato dall’Ordine dei Veterinari di Bolzano sull’istanza di accesso e riconosciuto il diritto delle parti ricorrenti ad accedere a tutti gli atti e documenti del procedimento disciplinare avviato a seguito del loro esposto. Nello specifico, il Tar bolzanino, dopo aver sottolineato la natura amministrativa del procedimento incardinato presso i Collegi disciplinari degli Ordini professionali e la conseguente applicabilità della disciplina in materia di accesso contemplata dalla Legge n. 241/90, ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva all’accesso agli atti relativi al procedimento disciplinare in capo ai ricorrenti in ragione della loro qualità di autori dell’esposto che ha dato avvio al procedimento, nonché per aver parallelamente instaurato altri contenziosi aventi ad oggetto i medesimi fatti denunciati nella sede disciplinare

La decisione per esteso è disponibile cliccando al seguente link:

https://lnkd.in/dmwDsN-C

Sulla distanza tra esercizi di gioco e luoghi sensibili – Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5163/2024

Condividiamo questa interessante sentenza del Consiglio di Stato, resa in un contezioso seguito dal nostro Studio nell’interesse di una società titolare di una sala giochi, che ha confermato la pronuncia del giudice territoriale con la quale era stato annullato il provvedimento comunale che aveva ordinato la chiusura della sala per prossimità con luoghi cd sensibili

Il giudice amministrativo d’appello, disattese le eccezioni in rito sollevate dalla difesa del comune appellante, ha affermato il principio secondo cui, per il calcolo del percorso pedonale più breve ai fini della applicazione dei limiti distanziali fra esercizi di gioco e luoghi sensibili, occorre tener conto non soltanto delle norme di tutela della sicurezza dei pedoni evincibili dal codice della strada, ma anche delle comuni regole di prudenza, sicché, tra i plurimi percorsi alternativi, va preferito quello che impone di servirsi degli attraversamenti pedonali al fine di non mettere in pericolo l’incolumità pubblica

La decisione per esteso è disponibile cliccando al seguente link

https://lnkd.in/d6sVjrji

Sul 5G – Tar Umbria, sez. I, n. 32/2024

Condividiamo un’interessante sentenza del TAR per l’Umbria in materia di comunicazioni elettroniche, riguardante l’impugnazione della determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi, avviata per l’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base per il 5G in un’area a fallimento di mercato, finanziata con fondi PNRR, individuata da Infratel nell’ambito del Piano “Italia 5G”.

Con la decisione in commento, il TAR, accogliendo il ricorso, ha accertato l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata dall’operatore, ritenendo inidoneo a impedire la formazione tacita del titolo il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria in conferenza di servizi, osservando che, trattandosi di un intervento finanziato con fondi PNRR, dovesse essere la Soprintendenza Speciale per il PNRR a esprimersi sul progetto, qualificando l’inerzia di quest’ultima come assenso senza condizioni ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n. 241/90.

Il TAR, accertata la formazione del silenzio assenso, ha anche dichiarato inefficaci e prive di effetti, ai sensi dell’art. 2 comma 8 bis della Legge n. 241/90, le ulteriori determinazioni negative sul presunto impatto paesaggistico dell’opera, facendo altresì presente che, nel caso in cui venga in rilievo la tutela di un bene culturale o paesaggistico nella realizzazione di opere finanziate dal PNRR, la finalità di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano è idonea a radicare la competenza esclusiva della Soprintendenza speciale in luogo delle Soprintendenze territoriali.

La decisione per esteso è disponibile cliccando al seguente link:

https://lnkd.in/eSUzakdp

Sulla determinazione del canone alle imprese di trasporto ferroviario – Tar Piemonte, sez. III, n. 432/2024

Condividiamo una pronuncia di particolare rilievo del TAR Piemonte che ha visto protagonista il nostro Studio al fianco di Rete Ferroviaria italiana.

La controversia aveva ad oggetto l’impugnazione, da parte di una società di trasporto nazionale, di una delibera dell’ART con cui, a seguito delle sentenze nn. 19, 23 e 25/2020 dello stesso Tar che, in accoglimento dei ricorsi proposti da alcune società di trasporto internazionale, avevano ritenuto ingiustificata l’applicazione alle stesse del sovracanone connesso alla maggiore ability to pay, l’Autorità, accertata l’insussistenza dei presupposti per il sovracanone e la necessità di corrispondere alle imprese i relativi conguagli, aveva determinato “di appostare una specifica posta figurativa pari alla differenza di ricavi derivante dall’applicazione dei conguagli per il periodo 2018-2021 da distribuire sulla componente B del canone unitario che verrà applicata ai servizi di trasporto ferroviari passeggeri operanti in regime di mercato open access circolanti sull’intera rete ferroviaria nazionale nel corso del periodo regolatorio 2023-2027”. A detta DELLA ricorrente, l’ART avrebbe illegittimamente imposto alle imprese una maggiorazione del canone, violando le norme che disciplinano gli effetti del giudicato e i presupposti dell’autotutela.

Il giudice amministrativo piemontese, in accoglimento delle argomentazioni della difesa dell’ART e dello Studio, ha respinto il ricorso; il Tar, sul presupposto che l’attività confluita nella parte di provvedimento impugnato non è volta a dare diretta esecuzione al dictum giudiziale, il quale costituisce il mero presupposto di fatto della nuova regolazione, ha ritenuto che la previsione della posta figurativa (i) non è finalizzata a “tenere indenne” il gestore da qualsiasi decremento patrimoniale derivante dall’esercizio dell’attività, bensì a compensarlo degli oneri di gestione e manutenzione dell’infrastruttura essenziale messa a disposizione degli operatori, conformemente alla disciplina europea ed interna in materia, (ii) è proporzionata e non irragionevolmente svantaggiosa per gli operatori del trasporto ferroviario.

La decisione per esteso è disponibile cliccando al seguente link

https://lnkd.in/dUGaht22

Sulla localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica – Tar Lombardia n. 1104/2024

Condividiamo questa interessante sentenza in tema di elettromagnetismo, con cui viene chiarito un profilo molto delicato in tema di regolamentazione delle SRB e degli impianti di comunicazione elettronica da parte delle amministrazioni comunali, in relazione al perimetro entro cui è attribuita ai Comuni la facoltà di disciplinare la localizzazione di questi interventi sul proprio territorio, tra poteri pianificatori e misure radio protezionistiche.

Con la recente sentenza n. 1104/24, il TAR Lombardia, in un contezioso seguito dal nostro Studio, ha annullato un provvedimento inibitorio all’implementazione di una SRB per il 5G e la disciplina regolamentare comunale presupposta, ritenendo illegittime le norme del Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 8 comma 6 della Legge n. 36/2001, con cui il Comune, pur se in base ad asserite esigenze urbanistiche e di decoro paesistico, ha previsto il divieto di installazione di SRB entro un determinato limite distanziale e di quota rispetto a edifici residenziali destinati a permanenze superiori alle quattro ore; è stato evidenziato, infatti, come tale prescrizione, pur se nominalmente di natura urbanistico edilizia, si traduce in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4, della Legge n. 36/2001, riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, avvenuta con il dPCM 8.7.2003

Detta previsione regolamentare, come condivisibilmente osservato dal TAR, finisce quindi per costituire un divieto generalizzato che incide in via indiretta sui limiti di esposizione a campi elettromagnetici, finendo di fatto per modificare i limiti statali, rendendo più stringenti le soglie in relazione a tutti gli edifici che posseggono le predette caratteristiche

La decisione per esteso è disponibile cliccando al seguente link

https://lnkd.in/dp6Z-wRW

Sulle sanzioni per lo sforamento degli obiettivi di qualita’ del servizio universale in materia di TLC – Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3484/2024

Condividiamo la pubblicazione di una interessante sentenza del Consiglio di Stato che accoglie l’appello promosso dal nostro Studio avverso la sentenza del Tar Lazio che aveva rigettato il ricorso avverso le sanzioni irrogate dall’AGCOM per lo sforamento degli obiettivi di qualità del servizio universale

La sentenza in esame, accogliendo integralmente la tesi sostenuta dal nostro Studio, ha riformato la decisione del giudice di primo grado e annullato la sanzione dell’Autorità poiché l’AGCOM avrebbe dovuto declinare gli obiettivi attenendosi alle tempistiche stabilite dalla stessa amministrazione, fissandoli entro la fine dell’anno precedente rispetto a quello in cui avrebbero dovuto operare. Pertanto, in virtù del principio di legalità e certezza del diritto e della conseguente necessità che la regola di comportamento sia predeterminata rispetto al tempo della condotta, viene escluso che un operatore economico possa essere sanzionato per lo sforamento dagli obiettivi tardivamente determinati (anche con minimo ritardo) rispetto al termine ultimo, ossia oltre la fine dell’anno precedente

La decisione per esteso è disponibile cliccando al seguente link

https://lnkd.in/dNw2HWV5