Sulle sanzioni per lo sforamento degli obiettivi di qualita’ del servizio universale in materia di TLC – Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3484/2024

Condividiamo la pubblicazione di una interessante sentenza del Consiglio di Stato che accoglie l’appello promosso dal nostro Studio avverso la sentenza del Tar Lazio che aveva rigettato il ricorso avverso le sanzioni irrogate dall’AGCOM per lo sforamento degli obiettivi di qualità del servizio universale

La sentenza in esame, accogliendo integralmente la tesi sostenuta dal nostro Studio, ha riformato la decisione del giudice di primo grado e annullato la sanzione dell’Autorità poiché l’AGCOM avrebbe dovuto declinare gli obiettivi attenendosi alle tempistiche stabilite dalla stessa amministrazione, fissandoli entro la fine dell’anno precedente rispetto a quello in cui avrebbero dovuto operare. Pertanto, in virtù del principio di legalità e certezza del diritto e della conseguente necessità che la regola di comportamento sia predeterminata rispetto al tempo della condotta, viene escluso che un operatore economico possa essere sanzionato per lo sforamento dagli obiettivi tardivamente determinati (anche con minimo ritardo) rispetto al termine ultimo, ossia oltre la fine dell’anno precedente

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https://lnkd.in/dNw2HWV5

Sul diniego alla realizzazione di una SRB – Tar Toscana, sez. I, n. 349/2024

Condividiamo la sentenza n. 349/2024 con la quale il TAR per la Toscana ha accolto integralmente il ricorso proposto da Inwit avverso il diniego alla realizzazione di una stazione radio base (SRB) nel territorio del Comune di San Giuliano Terme.

La pronuncia è di particolare rilievo perché ha ad oggetto un impianto di comunicazioni elettroniche la cui realizzazione risultava necessaria ai fini del rispetto delle tempistiche del “Piano Italia 5G” previsto dal PNRR.
Tra le altre statuizioni, il TAR ha avuto modo di affermare, da un lato, che è precipuo onere dell’amministrazione provvedere all’aggiornamento della programmazione comunale degli impianti, considerando che l’intervento risultava ricompreso nel piano di sviluppo della rete presentato dall’operatore sin dal 2022, dall’altro, che i vincoli di inedificabilità non sono estensibili tout court alle SRB in quanto assimilate alle opere di urbanizzazione primaria.

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https://lnkd.in/dZj27g8n

Comunicazioni elettroniche – – Tar Toscana, sez. I, n. 310/2024

Condividiamo questa interessante sentenza del TAR per la Toscana in materia di comunicazioni elettroniche, con cui sono state annullate numerose prescrizioni del Regolamento per la manomissione del suolo pubblico del Comune di Grosseto; condividendo le argomentazioni sviluppate dal nostro studio, il TAR ha dichiarato illegittimo il regolamento comunale nella parte in cui: (i) subordina la formazione del silenzio assenso in caso di presentazione di istanze per la realizzazione di infrastrutture tlc alla previa presentazione del piano di programmazione annuale dei lavori; (ii) non recepisce integralmente la disciplina speciale accelerata per conseguire i titoli per i lavori di posa delle infrastrutture e delle reti tlc dettata dal Codice delle comunicazioni elettroniche; (iii)subordina il rilascio dei titoli alla costituzione di cauzioni e garanzie, anche sotto forma di polizze fideiussorie.

La sentenza è importante perché rappresenta uno dei primi pronunciamenti resi dopo la decisione del TAR Lazio n. 13579/23 che ha annullato analoghe prescrizioni contenute nel Regolamento scavi di Roma Capitale; rappresenta un importante approdo anche perché precede di pochi giorni l’ulteriore importante sentenza del TAR Latina, n. 236/24, che ha ritenuto i principi sopra esposti valevoli e applicabili anche nei confronti dei concessionari stradali (causa seguita sempre dallo studio LCA per conto di un importante operatore nei confronti di Astral S.p.A.)

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https://lnkd.in/d45h6u8D

Sul 5G – Tar Umbria, sez. I, n. 393/2024

Condividiamo questa interessante sentenza del TAR per l’Umbria, resa in un contenzioso seguito dal nostro Studio, con cui è stato affermato il principio per cui le amministrazioni locali non possono opporre ostacoli al processo di implementazione della rete mobile nazionale prescrivendo limiti e divieti generalizzati che inibiscono la localizzazione diffusa degli impianti, soprattutto per i nuovi servizi 5G, affidandosi a previsioni regolamentari non aggiornate e adeguate all’attuale contesto tecnologico e normativo, risultando illegittimo riferirsi ancora a regole declinate per i precedenti servizi GSM e UMTS che richiedono differenti standard.

La decisione per esteso è disponibile cliccando al seguente link:

https://lnkd.in/d3taTkN3

Sulle sanzioni per mancato raggiungimento degli obiettivi di qualita’ del servizio universale in materia di TLC

Condividiamo le due sentenze del Consiglio di Stato, sez. VI, 1938-1939/2024, con cui sono state annullate le sanzioni irrogate dall’Agcom nei confronti di TIM per il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio universale.

Accogliendo le tesi illustrate dal collegio difensivo dello Studio LCA, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittime le sanzioni elevate in riferimento a indicatori introdotti in violazione del termine previsto per la fissazione degli obiettivi di riferimento, osservando che, anche a prescindere dalla concreta incidenza sulle prestazioni rese dall’operatore, il principio di legalità e di certezza del diritto impongono che la disciplina regolatoria, specie nel momento in cui costituisce il substrato sul quale si innesta il successivo potere sanzionatorio, assuma necessariamente valenza precettiva e vincolante non solo per gli operatori ai quali è indirizzata, ma anche, e soprattutto, per la stessa Autorità.

Le decisioni per esteso sono disponibili cliccando ai seguenti link:

https://lnkd.in/dwJ7va9w
https://lnkd.in/d-PjJhFk

Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza n. 4196/2022

Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 4196 del 2022, ha accolto l’appello cautelare promosso dalla ricorrente – difesa dagli avv.ti Lattanzi e Meneghello – stabilendo che nel caso di specie, nonostante l’attività della ricorrente si svolgesse in un luogo ove è precluso l’esercizio di sale giochi e scommesse (a causa della vicinanza a luogo di culto), poiché non risulta ancora definito, alla luce della disciplina comunale di riferimento, il luogo in cui delocalizzare l’attività in questione, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve essere assegnata prevalenza all’interesse commerciale sotteso al mantenimento dei livelli occupazionali al fine di potere accertare l’effettiva sussistenza di una localizzazione alternativa nel territorio comunale.

La Prima Sezione del Tar Emilia Romagna, con l’ordinanza n. 446/2022, ha accolto la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente, difesa dagli Avv.ti Lattanzi, Parachini e Dugato, volta a sospendere l’efficacia del provvedimento del Comune di Rimini, consistente nel diniego ad archiviare il procedimento di chiusura della sala giochi presentata dalla ricorrente. Il Giudice ha rammentato che ai fini della misurazione della distanza tra la sala giochi e il luogo sensibile, va applicato il criterio del “percorso pedonale più breve” e, in accoglimento della tesi difensiva della ricorrente, ha affermato che per il calcolo della menzionata distanza non è computabile l’attraversamento pedonale il quale, “benché consentito ai sensi dell’art. 190 c. 3, Codice della Strada appare prima facie pericoloso anche nel rispetto delle comuni regole di prudenza esigibili”.

Tar Emilia Romagna, Parma, Sez. I, ordinanza n. 213/2022 Sulla delocalizzazione delle sale giochi

Il Tar Parma, con l’ordinanza n. 213 del 2022, in accoglimento della richiesta interinale proposta dalla ricorrente – difesa dagli avvocati Bassi, Cardarelli, Lattanzi e Parachini – ha sospeso la determina con la quale il Comune di Parma ha respinto l’istanza di differimento del termine di delocalizzazione della sua sala giochi fino al compiuto trasferimento dell’esercizio, ritenendo sussistente nel caso di specie un pregiudizio grave e irreparabile.

Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 7969/2022 Sull’omessa dichiarazione di una causa di incompatibilità nel procedimento di nomina di Procuratore aggiunto

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7969 del 2022, accogliendo le censure mosse dagli avvocati Cardarelli e Ciccolo, ha riformato la sentenza del giudice di primo grado e annullato la nomina a Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Roma del candidato che non aveva dichiarato di trovarsi in situazione di incompatibilità rispetto all’ufficio semi-direttivo messo a selezione. Il giudice di secondo grado ha precisato che l’omessa dichiarazione del candidato circa un fatto rilevante “ha di fatto impedito un vaglio effettivo del rilievo – in astratto ed in concreto – della situazione di incompatibilità”.

Tar Campania, Sez. V, sentenza n. 5978/2022 Sul provvedimento di imposizione di servitù

Il Tar Napoli, con la sentenza n. 5978 del 2022, ha rigettato il ricorso di primo grado promosso avverso il provvedimento di imposizione di servitù a istanza di un operatore di servizi di telecomunicazioni, stabilendo che “sono soggetti legittimati all’imposizione di servitù – anche in sanatoria (…) – gli operatori di servizi di telecomunicazioni incaricati di fornire le prestazioni afferenti al c.d. servizio universale che si compendiano nell’insieme minimo di servizi di comunicazione elettronica accessibili a tutti gli utenti nell’intero territorio nazionale, alle medesime condizioni economiche e tecniche predeterminate dall’Agcom, anche a prescindere dalla remuneratività”. Pertanto il giudice di primo grado ha accolto le difese dell’operatore, difeso dagli Avv.ti Abbamonte, Lattanzi e D’Auria, ritenendo che quest’ultimo abbia legittimamente emanato il provvedimento di sanatoria oggetto dell’impugnativa poiché, fermo restando il diritto all’indennità dei proprietari interessati, il potere di asservimento si estrinseca anche nella possibilità di sanatoria rispetto a procedure impositive di servitù relative a servizi di interesse pubblico, compresi quelli previsti dalle leggi in materia di telecomunicazioni, che hanno avuto esito patologico ovvero alla imposizione di servitù di fatto realizzate sine titulo.

Tar Lazio, Sez. II, sentenza n. 12092/2022 Sui motivi di esclusione di un RTI

Il Tar Lazio, con sentenza n. 12092 del 2022, ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore dei primi tre RTI classificatisi in graduatoria. Il RTI ricorrente, classificato al quarto posto, lamentava la mancata esclusione dalla gara del terzo classificato – difeso dagli Avv. ti Prof. Cardarelli, Lattanzi, Cantella e Campugiani – sulla base di un triplice ordine di motivi, tutti dichiarati infondati dal Collegio. L’organo giudicante, accogliendo integralmente le tesi dello Studio LCA, ha affermato in primo luogo l’inconsistenza del primo motivo di impugnazione volto a sostenere la contraddittorietà e ambiguità dell’offerta tecnica della terza classificata, in quanto il presunto contrasto tra la domanda di partecipazione alla gara e la successiva offerta tecnica non può dirsi sussistente qualora il contenuto di quest’ultima appaia chiaro e non equivocabile, ove la preesistenza temporale di una dichiarazione unilaterale si iscrive nel fenomeno della formazione progressiva della volontà negoziale.  Inoltre, la seconda doglianza, afferente alla circostanza secondo cui una delle imprese del RTI terzo classificato sarebbe priva di un centro di servizi certificato, è ritenuta parimenti priva di rilievo ai fini dell’invocata esclusione delle controinteressata atteso che la lex specialis – la quale necessita di una lettura coordinata e armonica – impone il detto requisito soltanto ad almeno un’impresa del Raggruppamento. Infine, la terza censura attorea, secondo cui ciascun RTI avrebbe dovuto offrire – per ogni server di fascia media ed alta – un valore economico necessariamente pari al 90% e 80% del canone offerto per la fascia base, è stata ritenuta dal Tribunale adito meritevole di reiezione poiché le summenzionate percentuali esprimevano soltanto i costi unitari posti a base di gara, e non certo il quantum rigido e predefinito dei prezzi che ciascun RTI avrebbe dovuto necessariamente offrire.