La sentenza, emessa in un contenzioso seguito dal nostro studio con gli avvocati Lattanzi, Cantella e d’Auria, riguarda le procedure autorizzative per il conseguimento dei titoli per la realizzazione di SRB e infrastrutture di rete per la telefonia mobile.
Il TAR, dopo aver ricostruito la disciplina dettata dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/03, pone in risalto il fatto che il silenzio assenso sull’istanza presentata dall’operatore si forma anche nel caso in cui il Comune procedente non avvii (o avvii in ritardo) la conferenza di servizi prevista per le ipotesi in cui il sito di intervento ricade in area vincolata, al fine di acquisire il nullaosta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; il contraddittorio procedimentale, infatti, è comunque garantito dalla previsione contenuta al comma 5 del citato art. 44 secondo cui l’operatore, oltre a protocollare l’istanza presso il SUAP, “dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento”. Tale onere comunicativo consente di evitare che i ritardi o le omissioni da parte del Comune procedente incidano sul perfezionamento del silenzio assenso, “non potendo un errore procedurale del Comune ridondare a danno dell’operatore economico”, residuando in capo alla PA solo la possibilità di intervenire in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies o dell’art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990.
La sentenza è importante anche perché ha rimarcato la necessità di considerare le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alla stregua di opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità anche in sede di valutazione dell’intervento sotto il profilo paesaggistico, con la conseguenza per cui l’eventuale diniego, totale o parziale, di compatibilità paesaggistica di tali impianti deve essere sorretto da una motivazione puntuale, specifica e concreta, non essendo sufficiente il mero riferimento a una generica percepibilità della SRB a causa dell’altezza del traliccio. L’ambito operativo di esercizio dell’autotutela da parte della PA, dunque, in questi casi risulta ristretto a garanzia della realizzazione di opere pubbliche di primaria utilità, della correttezza della procedura e del buon andamento dell’attività.

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