Condividiamo questa interessante sentenza in tema di elettromagnetismo, con cui viene chiarito un profilo molto delicato in tema di regolamentazione delle SRB e degli impianti di comunicazione elettronica da parte delle amministrazioni comunali, in relazione al perimetro entro cui è attribuita ai Comuni la facoltà di disciplinare la localizzazione di questi interventi sul proprio territorio, tra poteri pianificatori e misure radio protezionistiche.

Con la recente sentenza n. 1104/24, il TAR Lombardia, in un contezioso seguito dal nostro Studio, ha annullato un provvedimento inibitorio all’implementazione di una SRB per il 5G e la disciplina regolamentare comunale presupposta, ritenendo illegittime le norme del Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 8 comma 6 della Legge n. 36/2001, con cui il Comune, pur se in base ad asserite esigenze urbanistiche e di decoro paesistico, ha previsto il divieto di installazione di SRB entro un determinato limite distanziale e di quota rispetto a edifici residenziali destinati a permanenze superiori alle quattro ore; è stato evidenziato, infatti, come tale prescrizione, pur se nominalmente di natura urbanistico edilizia, si traduce in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4, della Legge n. 36/2001, riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, avvenuta con il dPCM 8.7.2003

Detta previsione regolamentare, come condivisibilmente osservato dal TAR, finisce quindi per costituire un divieto generalizzato che incide in via indiretta sui limiti di esposizione a campi elettromagnetici, finendo di fatto per modificare i limiti statali, rendendo più stringenti le soglie in relazione a tutti gli edifici che posseggono le predette caratteristiche

La decisione per esteso è disponibile cliccando al seguente link

https://lnkd.in/dp6Z-wRW

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