Condividiamo con estrema soddisfazione la sentenza della Corte di Giustizia UE che ha deciso in senso affermativo, dopo anni di contenziosi sul tema dinanzi al giudice nazionale, la questione pregiudiziale relativa alla possibilità o meno di sottoporre anche gli operatori dei servizi di telefonia al meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale gravanti sull’operatore designato.

La questione sorgeva a seguito di rinvio pregiudiziale operato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3885/2023, con la quale era stato chiesto alla Corte UE di chiarire, in particolare, se l’art. 13 comma 1 lettera b) della Direttiva n. 2002/22/CE, consentisse alla corrispondente normativa nazionale di imporre agli operatori di telefonia mobile di contribuire al finanziamento del servizio universale senza preventiva verifica di AGCOM dell’esistenza di un rapporto di sostituibilità tra i servizi di telefonia mobile e quelli di telefonia fissa.

La Corte di Giustizia UE, nel rispondere positivamente al quesito, accogliendo le tesi del collegio difensivo di TIM spa, composto fra gli altri dai soci di LCA avv.ti Filippo Lattanzi e Francesco Cantella e dagli avv.ti Marco Zotta, Marco D’Ostuni e Mario Siragusa dello studio CGSH, ha affermato, da un lato, che non è necessaria la prova dell’esistenza di un certo grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia mobile e i servizi di telefonia fissa al fine di imporre il contributo finanziario per la fornitura del servizio universale a carico degli operatori di telefonia mobile; dall’altro, che spetta ad AGCOM valutare se gli oneri per la fornitura di servizio universale a carico dell’operatore designato possano essere considerati eccessivi sul presupposto che il deterioramento della posizione concorrenziale di un fornitore di servizio universale, determinata dal carattere ingiustificato dell’onere gravante su di esso, rechi pregiudizio ad una concorrenza effettiva sul mercato interessato, compromettendo la realizzazione dell’obiettivo di garantire la disponibilità in tutta l’Unione europea di servizi di buona qualità accessibili al pubblico. Ora la parola torna al Consiglio di Stato che, sulla base dei principi statuiti dalla Corte UE, dovrà stabilire se gli operatori mobili (fra i quali in particolare Vodafone) dovranno versare circa 50 milioni di euro al Fondo gestito dal Mimit per le annualità dal 2002 al 2009.

Link al provvedimento: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a. (Critère de substituabilité) (europa.eu)

 

 

 

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