Con la sentenza n. 8635/2024, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero della Cultura proposto avverso la sentenza del TAR Perugia riguardante l’installazione di un nuovo impianto per le comunicazioni elettroniche nel territorio comunale.

Si tratta di un risultato significativo, poiché è stato affermato un principio di diritto di grande impatto, particolarmente utile per la gestione dei procedimenti relativi ai siti PNRR. I giudici di Palazzo Spada hanno infatti dichiarato irrilevante, ai fini della formazione del titolo autorizzativo – anche per silenzio assenso – l’eventuale parere negativo della Soprintendenza territoriale. È stato stabilito che in questi casi debba esprimersi la Soprintendenza Speciale per il PNRR, quale unica autorità competente per i progetti del Piano Italia 5G. La Soprintendenza Speciale deve dunque intervenire in sede di conferenza di servizi e, qualora non esprima un parere motivato di dissenso entro i termini, si considera come se avesse espresso un assenso senza condizioni, ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n. 241/90.

 

Link per consultazione: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202405245&nomeFile=202408635_11.html&subDir=Provvedimenti

 

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