Con la sentenza n. 8500/2024, il Consiglio di Stato ha accolto le tesi difensive degli avv.ti Lattanzi, Cantella e Jacopo d’Auria, confermando integralmente la pronuncia del giudice di primo grado e rigettando l’appello proposto dall’amministrazione comunale.
Il Collegio ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di antenne di telecomunicazione è unico, ritenendo applicabile la disciplina prevista dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Pertanto, ha escluso l’applicabilità delle disposizioni del Testo Unico Edilizia relativamente agli aspetti edilizi del progetto, che sono assorbiti nell’unico procedimento regolato dal CCE.
Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha stabilito che, ai fini dell’autorizzazione, era necessaria solo la documentazione richiesta dal CCE, allineandosi così ai principi di semplificazione e non aggravamento del procedimento amministrativo. Ha altresì dichiarato inammissibile l’integrazione postuma della motivazione da parte dell’appellante attraverso atti processuali o scritti difensivi: il Comune avrebbe dovuto sollevare tutti i rilievi necessari durante il procedimento, consentendo all’istante di intervenire per chiarire eventuali dubbi. Inoltre, il Collegio ha evidenziato che il CCE prevede che la documentazione relativa alla parte esecutiva dei lavori possa essere presentata solo successivamente all’autorizzazione e prima dell’avvio dell’attività di installazione, ritenendo non necessaria la dimostrazione della piena disponibilità dell’area al momento della presentazione dell’istanza.
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