Condividiamo una pronuncia di particolare rilievo del TAR Piemonte che ha visto protagonista il nostro Studio al fianco di Rete Ferroviaria italiana.

La controversia aveva ad oggetto l’impugnazione, da parte di una società di trasporto nazionale, di una delibera dell’ART con cui, a seguito delle sentenze nn. 19, 23 e 25/2020 dello stesso Tar che, in accoglimento dei ricorsi proposti da alcune società di trasporto internazionale, avevano ritenuto ingiustificata l’applicazione alle stesse del sovracanone connesso alla maggiore ability to pay, l’Autorità, accertata l’insussistenza dei presupposti per il sovracanone e la necessità di corrispondere alle imprese i relativi conguagli, aveva determinato “di appostare una specifica posta figurativa pari alla differenza di ricavi derivante dall’applicazione dei conguagli per il periodo 2018-2021 da distribuire sulla componente B del canone unitario che verrà applicata ai servizi di trasporto ferroviari passeggeri operanti in regime di mercato open access circolanti sull’intera rete ferroviaria nazionale nel corso del periodo regolatorio 2023-2027”. A detta DELLA ricorrente, l’ART avrebbe illegittimamente imposto alle imprese una maggiorazione del canone, violando le norme che disciplinano gli effetti del giudicato e i presupposti dell’autotutela.

Il giudice amministrativo piemontese, in accoglimento delle argomentazioni della difesa dell’ART e dello Studio, ha respinto il ricorso; il Tar, sul presupposto che l’attività confluita nella parte di provvedimento impugnato non è volta a dare diretta esecuzione al dictum giudiziale, il quale costituisce il mero presupposto di fatto della nuova regolazione, ha ritenuto che la previsione della posta figurativa (i) non è finalizzata a “tenere indenne” il gestore da qualsiasi decremento patrimoniale derivante dall’esercizio dell’attività, bensì a compensarlo degli oneri di gestione e manutenzione dell’infrastruttura essenziale messa a disposizione degli operatori, conformemente alla disciplina europea ed interna in materia, (ii) è proporzionata e non irragionevolmente svantaggiosa per gli operatori del trasporto ferroviario.

La decisione per esteso è disponibile cliccando al seguente link

https://lnkd.in/dUGaht22

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