Condividiamo un’interessante sentenza del TAR per l’Umbria in materia di comunicazioni elettroniche, riguardante l’impugnazione della determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi, avviata per l’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base per il 5G in un’area a fallimento di mercato, finanziata con fondi PNRR, individuata da Infratel nell’ambito del Piano “Italia 5G”.

Con la decisione in commento, il TAR, accogliendo il ricorso, ha accertato l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata dall’operatore, ritenendo inidoneo a impedire la formazione tacita del titolo il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria in conferenza di servizi, osservando che, trattandosi di un intervento finanziato con fondi PNRR, dovesse essere la Soprintendenza Speciale per il PNRR a esprimersi sul progetto, qualificando l’inerzia di quest’ultima come assenso senza condizioni ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n. 241/90.

Il TAR, accertata la formazione del silenzio assenso, ha anche dichiarato inefficaci e prive di effetti, ai sensi dell’art. 2 comma 8 bis della Legge n. 241/90, le ulteriori determinazioni negative sul presunto impatto paesaggistico dell’opera, facendo altresì presente che, nel caso in cui venga in rilievo la tutela di un bene culturale o paesaggistico nella realizzazione di opere finanziate dal PNRR, la finalità di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano è idonea a radicare la competenza esclusiva della Soprintendenza speciale in luogo delle Soprintendenze territoriali.

La decisione per esteso è disponibile cliccando al seguente link:

https://lnkd.in/eSUzakdp

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