Condividiamo questa interessante sentenza del TAR per la Toscana in materia di comunicazioni elettroniche, con cui sono state annullate numerose prescrizioni del Regolamento per la manomissione del suolo pubblico del Comune di Grosseto; condividendo le argomentazioni sviluppate dal nostro studio, il TAR ha dichiarato illegittimo il regolamento comunale nella parte in cui: (i) subordina la formazione del silenzio assenso in caso di presentazione di istanze per la realizzazione di infrastrutture tlc alla previa presentazione del piano di programmazione annuale dei lavori; (ii) non recepisce integralmente la disciplina speciale accelerata per conseguire i titoli per i lavori di posa delle infrastrutture e delle reti tlc dettata dal Codice delle comunicazioni elettroniche; (iii)subordina il rilascio dei titoli alla costituzione di cauzioni e garanzie, anche sotto forma di polizze fideiussorie.

La sentenza è importante perché rappresenta uno dei primi pronunciamenti resi dopo la decisione del TAR Lazio n. 13579/23 che ha annullato analoghe prescrizioni contenute nel Regolamento scavi di Roma Capitale; rappresenta un importante approdo anche perché precede di pochi giorni l’ulteriore importante sentenza del TAR Latina, n. 236/24, che ha ritenuto i principi sopra esposti valevoli e applicabili anche nei confronti dei concessionari stradali (causa seguita sempre dallo studio LCA per conto di un importante operatore nei confronti di Astral S.p.A.)

La decisione per esteso è disponibile cliccando al seguente link

https://lnkd.in/d45h6u8D

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *