Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 4196 del 2022, ha accolto l’appello cautelare promosso dalla ricorrente – difesa dagli avv.ti Lattanzi e Meneghello – stabilendo che nel caso di specie, nonostante l’attività della ricorrente si svolgesse in un luogo ove è precluso l’esercizio di sale giochi e scommesse (a causa della vicinanza a luogo di culto), poiché non risulta ancora definito, alla luce della disciplina comunale di riferimento, il luogo in cui delocalizzare l’attività in questione, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve essere assegnata prevalenza all’interesse commerciale sotteso al mantenimento dei livelli occupazionali al fine di potere accertare l’effettiva sussistenza di una localizzazione alternativa nel territorio comunale.
La Prima Sezione del Tar Emilia Romagna, con l’ordinanza n. 446/2022, ha accolto la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente, difesa dagli Avv.ti Lattanzi, Parachini e Dugato, volta a sospendere l’efficacia del provvedimento del Comune di Rimini, consistente nel diniego ad archiviare il procedimento di chiusura della sala giochi presentata dalla ricorrente. Il Giudice ha rammentato che ai fini della misurazione della distanza tra la sala giochi e il luogo sensibile, va applicato il criterio del “percorso pedonale più breve” e, in accoglimento della tesi difensiva della ricorrente, ha affermato che per il calcolo della menzionata distanza non è computabile l’attraversamento pedonale il quale, “benché consentito ai sensi dell’art. 190 c. 3, Codice della Strada appare prima facie pericoloso anche nel rispetto delle comuni regole di prudenza esigibili”.