TAR Veneto, Sez. I, 25 novembre 2020, n. 1127
La Regione Veneto aveva proposto ricorso avverso alcune delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti con cui era stato rimodulato il sistema di determinazione delle tariffe autostradali. In sostanza, tale sistema era incentrato sul calcolo di un coefficiente di produttività delle concessionarie, in base al quale si sarebbe dovuta ricavare la tariffa da applicare.
In tale contesto la Regione ha lamentato, tra l’altro, l’imposizione da parte dell’ART di un coefficiente di produttività “irragionevole” e sproporzionato.
Sul punto il TAR, condividendo le argomentazioni della ricorrente, ha accolto il ricorso sotto tale profilo, sottolineando che l’Autorità non ha assicurato la necessaria “personalizzazione” del sistema tariffario alla situazione, giuridica ed economica, della società concessionaria, finendo con l’imporle obiettivi di produttività e di efficientamento dei costi di fatto non realizzabili.